Clausole contrattuali
Le più significative clausole contrattuali
- Il  rimborso  della  somma  mutuata sarà effettuata in un numero  di
  rate contrattualmente stabilite. La banca è  autorizzata  ad addebi-
  tare tutti gli importi dovuti dalla  parte mutuataria sul conto cor-
  rente,  sul  quale la parte mutuataria si impegna a  precostituire i
  fondi  necessari.  La    conferma dell#esecuzione degli addebiti av-
  viene esclusivamente  con  il prossimo estratto conto. Tutti i paga-
  menti dovranno avvenire presso gli sportelli della banca.
- Interessi di mora
  Su tutte le somme dovute e  non  pagate  alle  relative scadenze, ed
  anche  in  caso  di  risoluzione  del  contratto o  di decadenza dal
  beneficio  del  termine,  la  parte  mutuataria, senza necessità  di
  alcuna preventiva costituzione in mora, alla quale essa espressamen-
  te rinuncia, è tenuta a corrispondere, in luogo  dell'interesse con-
  trattuale, l'interesse di mora nella ragione annua a  decorrere  dal
  giorno della scadenza, fino a quello dell'effettivo pagamento.
- L'imposta  sostitutiva  di  cui  agli  artt.  15   e  ss. del  D.P.R.
  601/73  è  dovuta  qualora  il  termine  di rimborso sia superiore a
  18    mesi   e  non sia accordata alla banca la  facoltà  di recesso
  anche  prima  del  decorso  di  più di 18 mesi. La  parte mutuataria
  autorizza la banca ad addebitare tale imposta in conto corrente.
- Diritto di recesso
  La parte  mutuataria ha la  facoltà di estinguere anticipatamente il
  mutuo, corrispondendo alla banca il capitale, gli interessi, gli al-
  tri oneri maturati e un compenso. La banca potrà, da parte  sua, re-
  cedere dal contratto di mutuo, dando un preavviso di 30 giorni.
- Le spese e onorari connessi e conseguenti al contratto, ivi comprese
  le  spese  legali  che  la  banca  dovesse sostenere  in conseguenza
  dell'inadempimento della parte mutuataria, nonchè gli oneri tributa-
  ri di qualsiasi natura, sono a totale carico della parte mutuataria.
- Risoluzione del contratto e decadenza del termine
  La    banca    ha  il  diritto  di  risolvere il contratto ai  sensi
  dell'art. 1456 c.c. La banca potrà altresì esigere tutto  quanto do-
  vuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.
- Domicilio
  A  tutti  gli  effetti  del contratto, ed anche per le notifiche  di
  qualsiasi titolo e atto, nonchè  di ogni diffida o avviso, anche non
  giudiziale,  le parti eleggono domicilio,  quanto alla banca, presso
  la sua sede, quanto alla parte mutuataria all'indirizzo indicato nel
  contratto o a quello successivamente comunicato con raccomandata.
- Responsabilità solidale
  La parte mutuataria assume gli obblighi  derivanti dal contratto con
  il  vincolo della solidarietà e indivisibilità  per i propri  aventi
  causa.
- Modifica delle condizioni economiche
  La   Banca  ha la  facoltà di modificare  unilateralmente, anche  in
  senso sfavorevole  per la parte  mutuataria, i  tassi, i prezzi e le
  altre condizioni di contratto  rispettando le prescrizioni dell'art.
  118  del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- Composizione stragiudiziale delle controversie
  Per eventuali contestazioni in  ordine ai rapporti  intrattenuti con
  la Banca, il Cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami del-
  la Banca e all'Ombudsman-Giurì bancario istituito presso il  "Conci-
  liatore Bancario - Associazione per la soluzione delle  controversie
  bancarie, finanziarie e societarie - ADR", al quale  la Banca aderi-
  sce. A tale associazione è inoltre possibile richiedere un  servizio
  di conciliazione.