Clausole contrattuali
Le più significative clausole contrattuali
- Il rimborso della somma mutuata sarà effettuata in un numero di
rate contrattualmente stabilite. La banca è autorizzata ad addebi-
tare tutti gli importi dovuti dalla parte mutuataria sul conto cor-
rente, sul quale la parte mutuataria si impegna a precostituire i
fondi necessari. La conferma dell#esecuzione degli addebiti av-
viene esclusivamente con il prossimo estratto conto. Tutti i paga-
menti dovranno avvenire presso gli sportelli della banca.
- Interessi di mora
Su tutte le somme dovute e non pagate alle relative scadenze, ed
anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal
beneficio del termine, la parte mutuataria, senza necessità di
alcuna preventiva costituzione in mora, alla quale essa espressamen-
te rinuncia, è tenuta a corrispondere, in luogo dell'interesse con-
trattuale, l'interesse di mora nella ragione annua a decorrere dal
giorno della scadenza, fino a quello dell'effettivo pagamento.
- L'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. del D.P.R.
601/73 è dovuta qualora il termine di rimborso sia superiore a
18 mesi e non sia accordata alla banca la facoltà di recesso
anche prima del decorso di più di 18 mesi. La parte mutuataria
autorizza la banca ad addebitare tale imposta in conto corrente.
- Diritto di recesso
La parte mutuataria ha la facoltà di estinguere anticipatamente il
mutuo, corrispondendo alla banca il capitale, gli interessi, gli al-
tri oneri maturati e un compenso. La banca potrà, da parte sua, re-
cedere dal contratto di mutuo, dando un preavviso di 30 giorni.
- Le spese e onorari connessi e conseguenti al contratto, ivi comprese
le spese legali che la banca dovesse sostenere in conseguenza
dell'inadempimento della parte mutuataria, nonchè gli oneri tributa-
ri di qualsiasi natura, sono a totale carico della parte mutuataria.
- Risoluzione del contratto e decadenza del termine
La banca ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c. La banca potrà altresì esigere tutto quanto do-
vuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.
- Domicilio
A tutti gli effetti del contratto, ed anche per le notifiche di
qualsiasi titolo e atto, nonchè di ogni diffida o avviso, anche non
giudiziale, le parti eleggono domicilio, quanto alla banca, presso
la sua sede, quanto alla parte mutuataria all'indirizzo indicato nel
contratto o a quello successivamente comunicato con raccomandata.
- Responsabilità solidale
La parte mutuataria assume gli obblighi derivanti dal contratto con
il vincolo della solidarietà e indivisibilità per i propri aventi
causa.
- Modifica delle condizioni economiche
La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in
senso sfavorevole per la parte mutuataria, i tassi, i prezzi e le
altre condizioni di contratto rispettando le prescrizioni dell'art.
118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- Composizione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con
la Banca, il Cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami del-
la Banca e all'Ombudsman-Giurì bancario istituito presso il "Conci-
liatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie - ADR", al quale la Banca aderi-
sce. A tale associazione è inoltre possibile richiedere un servizio
di conciliazione.