Norme per i libretti di deposito
Articolo  1:   II libretto può essere, a scelta  del depositante, al
portatore oppure nominativo. Se è al portatore, è tale anche  se in-
testato al nome di una  persona  od  ente o in altro modo contrasse- -
gnato.
Articolo  2:   In caso di libretto di risparmio nominativo  il depo-
sitante deposita la propria firma e  quelle  delle  persone autoriz-
zate a rappresentarlo  nei  suoi  rapporti  d'affari  con  la Banca,
precisando per iscritto i limiti delle facoltà loro accordate.
Articolo  3:   I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in
contanti su presentazione del libretto presso la Banca emittente.
Articolo  4:   Se il libretto è al portatore, la Banca considera  il
presentatore come legittimo possessore del libretto stesso;
essa  non  ha  alcun  obbligo di fare indagini circa  la legittimità
del  possesso,  e  ciò anche nei casi  di  cui  ai successivi  artt.
6  e  14.  In  conformità  all'art.    1997    cod.  civ. il credito
risultante  dal  libretto  al  portatore non può essere sottoposto a
sequestro o pignoramento presso la  Banca  emittente.
Articolo  5:   Se il libretto è nominativo  i rimborsi vengono fatti
all'intestatario del libretto od al  suo  rappresentante debitamente
legittimato.
Il libretto nominativo può essere intestato  a  più  persone.  Salvo
patto contrario, ciascuna di esse ha diritto di operare separatemen-
te, nonchè di estinguere  il  rapporto,  con piena liberazione della
Banca nei confronti degli altri cointestatari.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere
nominate per iscritto  da   tutti.  La  revoca della facoltà di rap-
presentanza può essere fatta  anche  da  uno solo dei cointestatari,
mentre la modifica della facoltà deve essere fatta da tutti.
Articolo  6:   La   Banca  si  riserva la facoltà di pagare a  vista
somme superiori al disponibile  giornaliero indicato nel contratto o
nel libretto stesso, applicando la provvigione pattuita.
Articolo  7:   Qualora la Banca lo consenta,  il libretto nominativo
può essere  sottoposto  a  particolari  condizioni  di vincolo a ri-
chiesta  del  depositante.  Il vincolo deve  essere annotato sul li-
bretto dalla Banca.
Articolo  8:   Gli interessi sono capitalizzati  con  la periodicità
pattuita e indicata nel contratto o  nel libretto.  Vengono annotati
in  occasione della prima presentazione del libretto dopo la capita-
lizzazione; sono altresì liquidati  in occasione dell'estinzione del
libretto.
Articolo  9:   In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del
libretto, il possessore per i libretti al  portatore, l'intestatario
o  chiunque  dimostri di  avervi  diritto per i libretti nominativi,
devono farne denuncia   scritta  alla Banca emittente, conformandosi
alle disposizioni delle vigenti leggi.
Se la  somma  risultante  dal  libretto non supera Euro 516,46.-, si
applica anche per il libretto  al portatore  la  procedura semplifi-
cata disposta per i libretti nominativi con la Legge 30 luglio 1951,
n. 948 e successive  modificazioni e  si può procedere all'emissione
del duplicato decorso il termine di trenta giorni della pubblicazio-
ne dell'avviso di diffida.
Articolo 10:   Il  libretto  presentato  per  l'estinzione o per  la
rinnovazione è ritirato dalla Banca.
Articolo 11:   La Banca si riserva la  facoltà di modificare le con-
dizioni economiche  applicate al  rapporto di deposito, respettando,
in  caso  di  variazioni  in  senso  sfavorevole  al depositante, le
prescrizioni di cui  all'art.  118  del   d.lgs. 01.09.1993, n. 385,
e delle relative disposizioni di attuazione.
Articolo 12:   Il deposito puòessere  vincolato a scadenza determi-
nata oppure a  scadenza  indeterminata con  preavviso. II periodo di
vincolo o il  termine  di  preavviso  è  annotato sul libretto della
Banca. II preavviso è dato con presentazione del libretto ed è anno-
tato sullo stesso dalla Banca.
Articolo 13:   Nel  caso  di vincolo a  scadenza determinata, ove la
somma non venga prelevata alla  scadenza o entro i 20 giorni succes-
sivi, il vincolo si rinnova per la stessa durata  e alle ultime con-
dizioni applicate.
Articolo 14:’  ¾ in facoltà della Banca di  consentire, in via ecce-
zionale, rimborsi  prima dalla scadenza alle condizioni indicate nel
contratto o nel libretto.
Articolo 15:   La Banca non effettuerà le   comunicazioni periodiche
di cui all'art, 119 del d.lgs.  01.09.1993,  n. 385, qualora il rap-
porto non abbia registrato movimenti da oltre un  anno e presenti un
saldo non superiore a Euro 2.500,00.-.
Articolo 16:   Se il libretto è al portatore, il rimborso è garanti-
to dal patrimonio della banca e  -  come  per  ogni titolo al porta-
tore di qualunque  altra banca - non è coperto da  Fondo di Garanzia
dei Depositanti.
Articolo 17:   Ogni imposta presente o futura  relativa  al libretto
o agli interessi è a carico dei legittimati.
Articolo 18:   La    morte  del  titolare di un libretto  nominativo
comporta  l'estinzione  del  rapporto  di  deposito. In tal  caso la
somma depositata è remunerata  fino  al  prelevamento al minor tasso
indicato nel foglio informativo.
Articolo 19:   Il depositante dichiara di aver ricevuto  dalla Banca
il libretto di risparmio  unitamente  ad un  esemplare  del presente
contratto.



Condizioni economiche