Norme per i libretti di deposito
Articolo 1: II libretto può essere, a scelta del depositante, al
portatore oppure nominativo. Se è al portatore, è tale anche se in-
testato al nome di una persona od ente o in altro modo contrasse- -
gnato.
Articolo 2: In caso di libretto di risparmio nominativo il depo-
sitante deposita la propria firma e quelle delle persone autoriz-
zate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca,
precisando per iscritto i limiti delle facoltà loro accordate.
Articolo 3: I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in
contanti su presentazione del libretto presso la Banca emittente.
Articolo 4: Se il libretto è al portatore, la Banca considera il
presentatore come legittimo possessore del libretto stesso;
essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità
del possesso, e ciò anche nei casi di cui ai successivi artt.
6 e 14. In conformità all'art. 1997 cod. civ. il credito
risultante dal libretto al portatore non può essere sottoposto a
sequestro o pignoramento presso la Banca emittente.
Articolo 5: Se il libretto è nominativo i rimborsi vengono fatti
all'intestatario del libretto od al suo rappresentante debitamente
legittimato.
Il libretto nominativo può essere intestato a più persone. Salvo
patto contrario, ciascuna di esse ha diritto di operare separatemen-
te, nonchè di estinguere il rapporto, con piena liberazione della
Banca nei confronti degli altri cointestatari.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere
nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rap-
presentanza può essere fatta anche da uno solo dei cointestatari,
mentre la modifica della facoltà deve essere fatta da tutti.
Articolo 6: La Banca si riserva la facoltà di pagare a vista
somme superiori al disponibile giornaliero indicato nel contratto o
nel libretto stesso, applicando la provvigione pattuita.
Articolo 7: Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo
può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a ri-
chiesta del depositante. Il vincolo deve essere annotato sul li-
bretto dalla Banca.
Articolo 8: Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità
pattuita e indicata nel contratto o nel libretto. Vengono annotati
in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capita-
lizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del
libretto.
Articolo 9: In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del
libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario
o chiunque dimostri di avervi diritto per i libretti nominativi,
devono farne denuncia scritta alla Banca emittente, conformandosi
alle disposizioni delle vigenti leggi.
Se la somma risultante dal libretto non supera Euro 516,46.-, si
applica anche per il libretto al portatore la procedura semplifi-
cata disposta per i libretti nominativi con la Legge 30 luglio 1951,
n. 948 e successive modificazioni e si può procedere all'emissione
del duplicato decorso il termine di trenta giorni della pubblicazio-
ne dell'avviso di diffida.
Articolo 10: Il libretto presentato per l'estinzione o per la
rinnovazione è ritirato dalla Banca.
Articolo 11: La Banca si riserva la facoltà di modificare le con-
dizioni economiche applicate al rapporto di deposito, respettando,
in caso di variazioni in senso sfavorevole al depositante, le
prescrizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. 01.09.1993, n. 385,
e delle relative disposizioni di attuazione.
Articolo 12: Il deposito puòessere vincolato a scadenza determi-
nata oppure a scadenza indeterminata con preavviso. II periodo di
vincolo o il termine di preavviso è annotato sul libretto della
Banca. II preavviso è dato con presentazione del libretto ed è anno-
tato sullo stesso dalla Banca.
Articolo 13: Nel caso di vincolo a scadenza determinata, ove la
somma non venga prelevata alla scadenza o entro i 20 giorni succes-
sivi, il vincolo si rinnova per la stessa durata e alle ultime con-
dizioni applicate.
Articolo 14:’ ¾ in facoltà della Banca di consentire, in via ecce-
zionale, rimborsi prima dalla scadenza alle condizioni indicate nel
contratto o nel libretto.
Articolo 15: La Banca non effettuerà le comunicazioni periodiche
di cui all'art, 119 del d.lgs. 01.09.1993, n. 385, qualora il rap-
porto non abbia registrato movimenti da oltre un anno e presenti un
saldo non superiore a Euro 2.500,00.-.
Articolo 16: Se il libretto è al portatore, il rimborso è garanti-
to dal patrimonio della banca e - come per ogni titolo al porta-
tore di qualunque altra banca - non è coperto da Fondo di Garanzia
dei Depositanti.
Articolo 17: Ogni imposta presente o futura relativa al libretto
o agli interessi è a carico dei legittimati.
Articolo 18: La morte del titolare di un libretto nominativo
comporta l'estinzione del rapporto di deposito. In tal caso la
somma depositata è remunerata fino al prelevamento al minor tasso
indicato nel foglio informativo.
Articolo 19: Il depositante dichiara di aver ricevuto dalla Banca
il libretto di risparmio unitamente ad un esemplare del presente
contratto.
Condizioni economiche